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Il capitolare di Quiertzy
Non-fiction
Kultur
calendar Veröffentlicht am 2, Mai, 2023
calendar Aktualisiert am 11, Juli, 2026
time 22 min
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Il capitolare di Quiertzy

Nel corso del IX secolo, l’Europa carolingia stava attraversando un profondo processo di trasformazione. L’autorità imperiale, già indebolita dalle complesse successioni dinastiche e dalla crescente autonomia delle aristocrazie locali, iniziava a perdere il controllo effettivo sui territori un tempo riuniti sotto l’egida di Carlo Magno. In questo contesto, il 14 giugno 877, l’imperatore Carlo il Calvo [1] emanò il Capitolare di Quierzy (Capitulare Karoli Calvi apud Quierzy), atto destinato a segnare una svolta nell’equilibrio politico-istituzionale dell’Europa medievale. Con tale atto, si riconosceva formalmente l’ereditarietà dei feudi maggiori, ovvero di quei benefici territoriali concessi ai grandi vassalli — conti, marchesi, duchi — il cui sostegno era fondamentale per la difesa e il governo del regno.


L’obiettivo immediato era quello di garantire la stabilità durante la campagna in Italia che Carlo il Calvo si accingeva a intraprendere. La campagna aveva come scopo quello di confermare la propria autorità imperiale e, forse, di intervenire politicamente nell’elezione del nuovo papa, dopo la morte di Giovanni VIII, o comunque di consolidare il dominio imperiale nella penisola. Carlo il Calvo era stato incoronato da papa Giovanni VIII a Roma nell’875 come imperatore dei Romani. Questa incoronazione fu un passo importante, poiché Carlo il Calvo, re dei Franchi occidentali, divenne così il successore di Ludovico II nell’impero carolingio.


Nel 877, Carlo il Calvo, dunque, intendeva rafforzare la sua presenza, assicurando ai vassalli che, in caso di sua morte, i loro eredi avrebbero potuto conservare i feudi fino al suo ritorno, senza dover attendere una nuova concessione ufficiale. Tuttavia, in sostanza, il capitolare legalizzava una prassi già ampiamente diffusa, quella della trasmissione ereditaria dei benefici, trasformando un rapporto di natura personale e revocabile in un vincolo patrimoniale stabile. In tal modo, si consolidava l’autonomia della nobiltà territoriale e si indeboliva ulteriormente l’autorità centrale.


Questa nuova configurazione istituzionale pose le basi di quello che la storiografia ha lungamente definito ordinamento feudale [2], termine su cui è opportuno soffermarsi. I secoli X e XI in Europa furono infatti dominati da un sistema politico, sociale ed economico che, sebbene variabile da regione a regione, ruotava intorno al potere signorile locale, alla frammentazione dell’autorità pubblica e alla rete di fedeltà vassallatico-beneficiarie. Secondo lo storico Dominique Barthélemy, sarebbe più corretto parlare di ordinamento signorile [3], per evitare di vedere in quel periodo una semplice fase di disordine tra la caduta dell’impero carolingio e la nascita di nuove strutture politiche, come i comuni, le signorie territoriali, i principati e i regni nazionali.


Facciamo un breve passo indietro. Carlo il Calvo, nipote di Carlo Magno (742–814), ereditò una situazione politica complessa,ma al contempo significativa per la storia del periodo. Alla morte di Carlo Magno, si scatenò un conflitto tra gli eredi carolingi [4], conclusosi nell’843 con il Trattato di Verdun. L’impero fu diviso in tre parti tra i figli superstiti di Ludovico il Pio (778–840). Carlo il Calvo ottenne il regno dei Franchi occidentali, corrispondente approssimativamente all’attuale Francia. A Ludovico il Germanico (804–876) fu assegnato il regno dei Franchi orientali, corrispondente all’incirca all’attuale Germania. Lotario (795–855) divenne imperatore dei Romani (840–855, fu co-imperatore del padre Ludovico il Pio durante il periodo 817–840) e re d’Italia, oltre a ricevere il regno centrale, una fascia di territorio compresa tra il Mare del Nord, la Provenza e il Lazio a sud. La titolatura imperatore dei Romani, sinonimo di impero carolingio, deriva dall’incoronazione di Carlo Magno [5] a imperatore romano da parte di papa Leone III (papato 795–816) nell’anno 800. Come noto, questo nucleo, con l’incoronazione a imperatore di Ottone I di Sassonia (912–973) nel 962, si intitolerà ufficialmente Sacro Romano Impero, per indicare, come i precedenti, una continuità con l’Impero romano d’Occidente.


Questa fu la suddivisione politica dell’eredità di Carlo Magno, il quale aveva già posto le basi a livello amministrativo. Tali basi amministrative porteranno conseguentemente, come vedremo, Carlo il Calvo, all’emanazione del Capitolare di Quierzy. Come noto, per poter meglio amministrare i propri domini, Carlo Magno aveva diviso i territori dell’Impero in contee e marche (da cui i titoli nobiliari di conte o marchese), affidandole ai propri uomini di fiducia, i quali instaurarono un rapporto detto di vassallaggio [6] nei suoi confronti, divenendo così vassi dominici. Il vassallaggio rappresenta un mutuo rapporto di fedeltà e sostegno tra due persone, entrambe libere, l’una delle quali, il vassallo, si sottomette all’autorità di un’altra, detta senior, da cui signore (latino senior, il più anziano, comparativo di senex, ossia anziano) inteso come il nobile che esercitava il potere su un determinato territorio, promettendogli fedeltà e aiuto in campo militare e giudiziario (auxilium et consilium) in cambio di una protezione.


Tale sistema trovava una precisa corrispondenza anche in termini di proprietà fondiarie, le quali, rispetto a un appannaggio, presentavano il vantaggio di vincolare permanentemente il beneficiario al proprio signore. L’origine del vassallaggio è da ricercarsi nell’ascesa del vassallo (vassallus, termine latino medievale di origine celtica), come si definiva la clientela armata soprattutto dell’Austrasia, regione dalla quale, nel VII secolo, proveniva la dinastia dei più potenti Maestri di Palazzo [7] (detti anche Maggiordomi), la famiglia di nobili franchi dei Pipinidi-Arnolfingi [8]. Da questa famiglia, ricordiamo, provenne Carlo Martello [9] (690–741), figlio illegittimo di Pipino II di Herstal (640–714), che governò come potente Maestro di Palazzo [10], dando vita, pur non essendo mai stato re, a quella che storicamente viene definita dinastia carolingia.


In questa breve analisi emerge chiaramente la situazione relativa all’effettivo potere dell’Imperatore all’epoca di Carlo il Calvo. Il vassallaggio, formalmente, si basava, come accennato, su uno stretto rapporto di fiducia tra le parti contraenti. Tuttavia, questo periodo segna anche la progressiva amministrazione dei poteri signorili all’interno di nuove realtà territoriali e, parallelamente, l’assoggettamento dei signori locali ai regni attraverso lo strumento giuridico del patto feudale. L’esatto ordine dei poteri signorili, a tutti gli effetti un sistema di deleghe, dovrà essere organizzato nella logica struttura gerarchica [11] su cui si basa il legame feudo-vassallatico. Questa delega gerarchica, secondo alcuni storici[12], avrebbe contribuito a un indebolimento del potere sovrano. Dopo la seconda guerra mondiale, ad esempio, la storiografia francese, in particolare con Georges Duby, ha elaborato la teoria «mutazionista»: tale interpretazione identifica tra il X e l’XI secolo una vera e propria «rivoluzione signorile», in cui si sarebbe verificata una perdita di controllo da parte dei funzionari regi sui loro territori. Lo storico Massimo Montanari ritiene, tuttavia, non convincente questa teoria, in quanto «attribuisce a un periodo troppo breve fenomeni e cambiamenti che si sono invece sviluppati in un lungo arco di tempo, con modalità differenti a seconda dei luoghi»[13].


È innegabile che «le aristocrazie europee avevano acquisito sempre maggiore importanza e un’autonomia spiccata dal potere centrale»[14], tanto che i grandi vassalli riuscirono a far riconoscere il loro status anche in modo ereditario: in precedenza, alla morte del vassallo il feudo tornava nelle mani del signore che lo aveva concesso. Il primo passo di questo privilegio è rappresentato, per l'appunto, dal Capitolare di Quierzy, una disposizione emanata, in via provvisoria, dall’imperatore Carlo il Calvo, impegnato nell’ambito della già citata campagna in Italia anche nel contrastare le incursioni dei saraceni, che attaccavano le regioni meridionali del paese.


Più in particolare la disposizione prevedeva:


«Se sarà morto un conte, il cui figlio sia con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli disponga di coloro che furono tra i più familiari e più vicini al defunto, i quali insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo amministrino la contea fino quando ciò sarà riferito a noi. Se invero avrà un figlio piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il vescovo, nella cui diocesi si trova, amministri la medesima contea, finché non ce ne giunga notizia. Se invece non avrà figli, nostro figlio, insieme con i rimanenti nostri fedeli, decida chi, insieme con i ministeriali della stessa contea con il vescovo, debba amministrare la stessa contea, finché non arriverà la nostra decisione. E a causa di ciò nessuno si irriti se affideremo la medesima contea a un altro, che a noi piaccia, piuttosto che a colui il quale fino ad allora la amministrò. Ugualmente, dovrà essere fatto anche dai nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente ordiniamo che tanto i vescovi, quanto gli abati e i conti, o anche gli altri nostri fedeli cerchino di applicare le stesse regole nei confronti dei loro uomini [...] Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte [...] vorrà rinunciare al mondo, lasciando un figlio o un parente capace di servire lo stato, egli sia autorizzato a trasmettergli i suoi honores [...] E se vorrà vivere tranquillamente sul suo allodio, nessuno osi ostacolarlo in alcun modo né si esiga da lui null'altro che l'impegno di difendere la patria» [15].


In tal senso, il Capitolare di Quierzy fissò i limiti entro i quali i ministeriali della contea potevano agire, garantendo lo Status quo fino al rientro del Sovrano.


Per quanto concerne l’aspetto strettamente ereditario, la disposizione stabiliva che, in caso di decesso di un Conte con un figlio minorenne o al seguito dell’imperatore, i ministeriali della contea non avrebbero potuto designare un successore, ma avrebbero dovuto limitarsi ad accertare la corretta e provvisoria gestione della Contea stessa.


Il capitolare, come abbiamo appena visto, stabiliva che alla morte del vassallo, al quale erano state concesse in beneficio delle terre in cambio di servizi resi al re, in questo caso la campagna contro i saraceni, le suddette terre tornassero al re. Quest’ultimo avrebbe potuto stabilire di affidarle all’erede prossimo o di concederle in beneficio ad altri che gli avessero dimostrato fedeltà. Pertanto, il capitolare garantiva la solidità del possesso fondiario solamente al beneficiario in vita e non ai suoi eredi. Tuttavia, nel tempo si era diffusa la consuetudine che il figlio del vassallo defunto ripetesse il giuramento prestato dal padre al sovrano, perpetuando così il legame vassallatico e ottenendo i relativi benefici. Di conseguenza, l’eredità era divenuta un’usanza di fatto e non ancora ratificata giuridicamente.


Il Capitolare di Quierzy, pertanto, non rappresentava l’atto giuridico definitivo per stabilire l’ereditarietà, ma ne costituiva un primo passo, dando al re la possibilità di affidare le terre all’erede del vassallo. Logicamente, più debole fosse risultato il sovrano, più facilmente i signori feudali avrebbero fatto valere la loro consolidata usanza.


Quando, pertanto, la centralità del potere regio perse efficacia [16], creando un effettivo vuoto di potere, i signori resero nei fatti ereditario il beneficio che avevano ottenuto dal sovrano. Alcuni secoli dopo, nell’anno 1037 Corrado II il Salico (imperatore del Sacro Romano Impero dal 1027 al 1039) emanò l’Edictum de beneficiis, meglio conosciuto come Constitutio de feudis, che, decretando l’ereditarietà dei benefici minori, avvallò definitivamente una consuetudine ormai effettiva.


Considerazione finale


Questa ridistribuzione dei poteri feudali, con i signori resi sempre più forti da documenti come il Capitolare di Quierzy e la Constitutio de feudis, ebbe conseguenze a lungo termine e, per fare un esempio, possiamo osservare lo sviluppo politico del nascente Stato britannico, ossia:


  1. il Re e i giudici furono sottoposti alla legge (XII secolo), ossia dalla Common Law [17], cioè dalla legge comune a tutti i sudditi. Il Re doveva rispettarla per giuramento, come pure gli stessi giudici, anche se nominati dal sovrano Re.
  2. la Magna Charta Libertatum [18] (1215) sanciva l’accordo sui diritti e doveri reciproci tra i Re ed i feudatari. Questo documento, con la “clausola di sicurezza”, influenzerà le future Costituzioni garantiste. Essa stabiliva, difatti, che un organismo di controllo di 25 baroni sarebbe stato istituito per monitorare e garantire la futura adesione di Giovanni [19] alla Carta.
  3. Gli organi di controllo, si trasformeranno, poi, in Parlamenti, ovvero, nella fattispecie, nel Consiglio del Re [20] durante il regno di Edoardo I (1272-1307). Una sorta di bicameralismo in embrione, in quanto il consiglio era formato da un lato dai rappresentanti dei cavalieri e borghesi e dall’altro dai rappresentanti della nobiltà e clero. Cavalieri e borghesi, si riunivano e affidavano poi a uno speaker (portavoce) la relazione e le risposte da dare. Sono qui, insomma, delineati gli elementi del futuro parlamento inglese: House of Commons, con il relativo Speaker, e House of Lords.



Bibliothèque nationale de France - Bible de Vivien Ms. Latin 1 folio 423r détail Le comte Vivien offre le manuscrit de la Bible faite à l'abbaye de Saint-Martin de Tours à Charles le Chauve.



Nota Bibliografica


  1. Alessandro Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, Bari 2000.
  2. Alessandro Barbero, Liberi, raccomandati, vassalli. Le clientele nell’età di Carlo Magno, in «Storica», 14 (1999)
  3. Dominique Barthélemy, L’ordre seigneurial. XIe-XIIe siècle, Seuil, Paris 1990.
  4. Marc Bloch, La società feudale, Einaudi, 1949, più volte ristampato.
  5. Renato Bordone - Giuseppe Sergi, Dieci secoli di Medioevo, Einaudi, 2009.
  6. Sandro Carocci, Signori, castelli, feudi, in AA.VV., Storia medievale, Donzelli, Roma 1998.
  7. Heinrich von Fichtenau, L’impero carolingio, Laterza, 1974 (ed. orig. Zürich 1949).
  8. Massimo Montanari, Storia medievale, Laterza, 2002.
  9. Christian Pfister, La Gallia sotto i Franchi merovingi. Vicende storiche, in AA.VV., Storia del mondo medievale, Vol. I, Garzanti - Cambridge University Press 1978-1981.
  10. Ralph Turner, King John: England's Evil King?, Stroud, UK, History Press, 2009.
  11. VV., Enciclopedia Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2007.
  12. VV., Dizionario di storia Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2010


NOTE


[1] Nato a Francoforte sul Meno il 13 giugno 823, figlio dell’imperatore Ludovico il Pio (778–840), fu re dei Franchi occidentali dall’840, re di Aquitania dall’838 (nominale), effettivo tra l’852 e l’855, re di Lotaringia dall’869 e, infine, re d’Italia, re di Provenza e imperatore dell’Impero carolingio (Imperatore dei Romani) dall’875. Morì il 6 ottobre 877.


[2] Dal latino medievale feudum, a sua volta derivato dal basso francone antico fehu “beni mobili, averi; possesso di bestiame”.


[3] Dominique Barthélemy, L’ordre seigneurial. XIe-XIIe siècle, Seuil, Paris 1990.


[4] Heinrich von Fichtenau, L’impero carolingio, Laterza, Bari, 2000.


[5] Vedi Alessandro Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, Bari 2000.


[6] Cfr. voce, Enciclopedia Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.


[7] «La funzione di sovrintendente della casa, che presso i franchi spettava originariamente, dati gli umili compiti, a uno schiavo, passò gradualmente, nella casa merovingia, ad assumere sempre più importanza. Essa si accrebbe con il progredire dell’autorità dei re dei franchi, fino a divenire tanto potente, che, quando iniziò il decadere della stirpe merovingica, sotto i «re fannulloni» [639–751], il maestro di palazzo divenne la prima dignità dello Stato, ebbe l’amministrazione delle pubbliche finanze, partecipò con il re all’amministrazione della giustizia, si batté moneta con il suo nome, fu il capo dei commendati del re e si attribuì il titolo di dux, princeps et subregulus Francorum». Cfr. Dizionario di storia Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2010.


[8] Cfr. Christian Pfister, La Gallia sotto i Franchi merovingi. Vicende storiche, in Storia del mondo medievale, Vol. I, Garzanti - Cambridge University Press 1978-1981, pp. 688-711.


[9] Maggiordomo di palazzo all’epoca dei «re fannulloni», era a capo dell’esecutivo e dell’esercito. Si rese celebre, durante il regno del re franco Teodorico IV (712–737), per la sua importante vittoria nella Battaglia di Poitiers (732), che allontanò dalla Francia il pericolo degli Arabi spagnoli Umayyadi. Questa battaglia, rimase per l’Occidente cristiano, il simbolo dell’arresto dell’espansione araba in Europa.


[10] Questa carica, come abbiamo anche evidenziato in alcune note precedenti, venne successivamente, considerata pericolosa da Carlo Magno, che la abolì riconfigurando i ranghi di palazzo: «A corte il re era circondato dai suoi conti palatini e da alcuni dei vassi dominici. Inoltre, mentre non fu più riattivata la funzione di maestro di palazzo (considerata evidentemente fonte di pericolose concorrenze al potere regio), furono istituite o regolamentate altre cariche fisse: il cappellano di corte o arcicappellano, il camerario (che amministrava indistintamente i beni della corona e della famiglia regia), l’apocrisario (che sovrintendeva alla cancelleria), il coppiere (responsabile del vitto e delle bevande di corte), il maestro di caccia e altri ancora (siniscalco, conestabile)». Cfr. Renato Bordone - Giuseppe Sergi, Dieci secoli di Medioevo, Einaudi, 2009, parte I capitolo 3.2.


[11] «La storiografia tedesca di fine Ottocento è responsabile della definizione di «anarchia» del sistema che si definì con la frammentazione dell’impero carolingio: essa riteneva che re deboli avessero ceduto parti di potere in feudo a signori che a loro volta ne avevano concesso parti ad altri, creando in tal modo una struttura gerarchica espressa attraverso la metafora della “piramide feudale” che prevedeva al vertice il re, poi i vassalli del re, e ancora i valvassori, ossia i vassalli dei vassalli, e infine i valvassini, vassalli dei valvassori», Massimo Montanari, Storia medievale, Laterza, 2002, Capitolo 13.


[12] Cit., capitolo 13.2.


[13] ivi.


[14] Cit., capitolo 13.3.


[15] Capitolare di Quierzy-sur-Oise, KK 2, cc. 9-10, 877. Consultato su https://bit.ly/2SuN7iH


[16] «Carlo il Calvo, re dei Franchi occidentali, per due anni, poi Carlo il Grosso, re dei Franchi orientali. Quest’ultimo ebbe la possibilità di riunire per l’ultima volta sotto la propria unica autorità i regni franchi, ricostituendo in tal modo l’impero del nonno Ludovico il Pio. Dopo la sua morte (888), il moribondo Impero romano dei Carolingi si trasmise, come un titolo già privo di potere effettivo, in Germania ad Arnolfo, poi in Italia a Lamberto di Spoleto, Ugo di Provenza e Berengario del Friuli (915-24). L’«Impero carolingio» non era durato neppure un secolo ma aveva avuto l’immenso merito di far rinascere sulla terra un’istituzione sempre presente nelle menti», Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, a cura di, Dizionario dell'Occidente medievale, Einaudi, 2014.


[17] «Enrico II cercò di sottomettere alla giustizia regia anche il clero, a scapito del privilegio di immunità di cui tradizionalmente godeva. Con le Assise di Clarendon (1164-1166), una sorta di elenco dei diritti rivendicati dalla corona, definì in termini larghissimi la potestà giudiziaria del re. Ma il suo antico cancelliere, Thomas Becket, divenuto arcivescovo di Canterbury, si oppose, innescando un conflitto con il sovrano che nel 1170 gli costò la morte. L’omicidio di Becket scatenò una vasta reazione e costrinse lo stesso re a fare penitenza inchinandosi sulla sua tomba. Al di là di questo formale atto di sottomissione, a cui seguirono alcune concessioni alla chiesa, la giurisdizione regia ne uscì notevolmente rafforzata. Essa diventava il centro di un sistema – poi definito common law – in cui le varie giurisdizioni particolari (locali, ecclesiastiche, speciali) potevano essere private di alcune cause che venivano trasferite alla corte del re», Massimo Montanari, op. cit., Capitolo 17.2


[18] «[…] un documento che, nelle intenzioni di coloro che l’avevano sollecitato, limitava l’eccessiva autorità che il potere regio aveva assunto dall’epoca di Enrico II e tornava a riconoscere le prerogative di città, chiese e nobili all’interno del sistema dominato dalla corona», Massimo Montanari, ivi.


[19] Ralph Turner, King John: England's Evil King?, Stroud, UK, History Press, 2009.


[20] «solo dall’età di Edoardo I (1272-1307) il parlamento cominciò a essere convocato con una certa regolarità, a causa dell’impellente necessità di trovare nuove entrate fiscali per finanziare l’esercito. In questo contesto si affermò verso la metà del XIV secolo un modello bicamerale, che suddivideva il parlamento in «camera dei lord» e «camera dei comuni». Nella prima sedevano i rappresentanti dei più antichi lignaggi della nobiltà inglese (nobility), i cui rappresentanti erano definiti, appunto, «signori» (lords) o «pari» (peers) ed erano chiamati nominalmente dal re a partecipare alle sedute; della seconda facevano parte i «comuni» (commons), cioè i rappresentanti della media e piccola nobiltà (gentry secondo una terminologia successiva) e altri notabili, eletti localmente in rappresentanza delle contee e delle città. Ben presto la camera dei comuni si dotò di un portavoce (speaker) che rappresentava l’insieme degli interessi dei «comuni», particolarmente in ambito fiscale. Si venne così creando un sistema politico bilanciato, in cui i re disponevano di una struttura amministrativa ampia e radicata sul territorio, e i gruppi sociali di rappresentanti dei loro diversi, specifici interessi», Massimo Montanari, op. cit., Capitolo 29.2.


Immagine: Pagina 66 di "A first book in American history with European beginnings" (1921)

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